Fabbisogno dell'organico
Una delle novità più consistenti dalla legge 107/15 di riforma della scuola riguarda l’avvio dell’organico dell’autonomia finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive. Il Miur con la nota 2805 del 11/12/15 stabilisce che l’organico dell’autonomia riceverà incarichi triennali sulla base delle esigenze formative e organizzative della scuola comprendente non solo i posti comuni e di sostegno, ma anche quelli di potenziamento. Viene ricordato alle scuole l’importanza di operare scelte che non si basino solo sul curricolo obbligatorio, ma anche sull’arricchimento dell’offerta formativa, al fine di valorizzare il potenziamento dei vari tipi di competenze, come quelle digitali, linguistiche o matematico-scientifiche.
Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte a titolo esemplificativo ad una serie di campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti.
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia è stato individuato in relazione all’offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati. Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia la scuola è chiamata a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi formativi ritenuti prioritari tra quelli definiti dalla legge quali:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell’arte, di cittadinanza attiva;
- sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;
- sviluppo delle competenze digitali;
- potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità;
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali,
- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. Basandosi su quanto stabilito dai commi da 79 a 82 della Legge 107, il Dirigente Scolastico conferirà gli incarichi triennali sui posti disponibili, in modo da soddisfare il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e per il potenziamento.
I docenti dell’organico dell’autonomia, afferma la nuova norma, “concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” Con la legge 107 si da piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e la riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione.